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INTERNET - REGISTRA DOMINIO: NUOVE REGOLE
Art.
1 (Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per l'identificazione di domini è vietata,
a chi non ne è titolare o non
ne può disporre col consenso scritto di questultimo,
l'utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a quelli che identificano
persone fisiche, persone
giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri
segni distintivi
dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche,
enti pubblici o
località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne
profitto, tramite
cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli,
anche attraverso
l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle
normative che tutelano i
predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento
dei dati
personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi
di cui al comma 1
costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine
di cessazione
delluso stesso e comporta il risarcimento del
danno, nella misura minima di
30.000 euro. La sentenza che accerta lillecito
o quantifica il danno ordina
la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo
2, ove non già
disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi,
posti in essere in
contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui
al comma 1, sono
nulli di diritto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alla registrazione
identificativa di domini Internet o servizi in rete
ovunque ottenuti.
Art. 2 (Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi
a dominio. Detta Anagrafe opera
presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, salve successive disposizioni sullorganizzazione
dellente
adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi
a dominio è effettuata
con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa
nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione
si provvede, previa
dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione
da parte del
richiedente di una procedura di conciliazione, gestita
dall'Anagrafe
medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.
La registrazione
si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione
del
nome di identificazione del dominio. In sede di prima
applicazione, e salvo
quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'anagrafe
nazionale i nomi
identificativi di dominio già registrati alla
data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di
registrazione di nome
già registrato a favore di altro titolare, la
non conformità della
precedente registrazione alle disposizioni di cui alla
presente legge,
l'Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché
antecedente alla data di
entrata in vigore della legge medesima.
4. È comunque disposta la cancellazione del nome
a dominio registrato presso
lAnagrafe di cui al comma 1, trascorsi 90 giorni
dalla data della
registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o lomissione di
registrazione o contro gli
atti dellAnagrafe che, comunque, incidono sugli
effetti della registrazione
medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo
della
regione ove l'Anagrafe ha sede.
Relazione al disegno di legge recante "Disposizioni
in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di
domini Internet e
servizi in rete".
Internet e, più in generale, i servizi su reti
informatiche, in quanto
potenti fattori di comunicazione e di espansione economica,
sono oggi ai
primi posti nell'agenda delle priorità di molti
governi e si pongono come
temi centrali del confronto in materia di regolamentazione
che si sta
svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo
attengono, da una
lato all'applicazione delle norme già vigenti
nell'ordinamento e,
dall'altro, alla necessità di fissare con norma
primaria alcuni punti
essenziali, indispensabili al buon funzionamento del
nuovo sistema ed alla
disciplina delle relazioni che ad esso sottendono. Si
tratta, in
particolare, di assicurare il rispetto delle disposizioni
sulla tutela dei
nomi e dei marchi ed evitare che dall'uso della rete
possa derivare un
pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive comunque
meritevoli di
protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia,
si rischia che la
situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca
una ingiusta
distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti,
con notevole pregiudizio
per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento
maggiormente diffuso nel mondo
anglosassone considera una normativa non invadente condizione
essenziale per
uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica
dell'importanza di
Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata
su pochi punti,
quale appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche
soggettive
interessate dalla rete, sia già sufficiente a
tutelare adeguatamente i vari
soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta
di non interferire
con le enorme potenzialità di Internet in termini
di crescita economica e di
benefici sociali, è da ritenere, dunque, che
occorra fissare alcuni punti
essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione
della condotta
illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute
nella
strategia seguita dai Paesi che già hanno affrontato
il problema possono così
sintetizzarsi:
a) valutazione
attenta del reale bisogno di una regolamentazione specifica
per Internet alla
luce della normativa già vigente, dal momento
che le leggi in vigore risultano
in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano
solo degli emendamenti
necessari a renderle meglio applicabili alla realtà
delle nuove
tecnologie;
b) la regolamentazione
della condotta illegale implicante l'uso di Internet
deve essere analizzata
all'interno di un quadro normativo che assicuri che
la condotta online sia
trattata in modo analogo alla condotta offline. Se Internet
non deve diventare
una zona franca per attività illegali, tuttavia
in mancanza di proibizione nel
mondo fisico, essa non può essere stabilita solo
perché una certa condotta è
tenuta nello spazio virtuale.
c)
una specifica regolamentazione dell'attività
online deve essere redatta
in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione
legata a una
particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire
presto obsoleta e di
richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc
potrebbero impedire uno
sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta
implicante l'uso di Internet richiede un'attenta considerazione
di molteplici
interessi sociali, quali la necessità di proteggere
la privacy, garantire il più
ampio accesso possibile all'informazione pubblica, promuovere
e sostenere il
legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza
ordinamentale
di assicurare la tutela della stessa possibilità
e delle modalità di
registrazione in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di
istituire l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio con il compito di assicurare il rispetto
delle generali
disposizioni sull'uso dei nomi e dei marchi nonché
le norme essenziali che
vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla
considerazioni esposte
ed è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca
disposizioni generali in
materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di
domini Internet e servizi in rete, l'articolo 2 istituisce
l'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie
di nomi che non
possono essere utilizzati come nomi a dominio, se non
dai soggetti
legittimati. Tali nomi sono raggruppati per categorie,
dove sono previsti: a) i segni
distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti
industriali, delle opere
dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per
la presunzione iuris et de iure
dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza
economica dei nomi
medesimi.
b) i nomi propri di
persona;
c) i nomi di genere. Per
questi, data la normale genericità dei medesimi,
il divieto deriva dall'unione
di due elementi: il fatto oggettivo della non titolarità
e l'intento
speculativo.
d) i nomi che
identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino
enti territoriali o
località geografiche;
e) i nomi che
creano confusione o inganno anche attraverso l'uso di
una lingua diversa
dall'italiano Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che
l'uso dei nomi sopra
ricordati costituisce illecito civile a norma delle
disposizioni che tutelano i
vari segni o distintivi e che disciplinano il trattamento
dei dati
personali.
La tutela accordata dal provvedimento è, quindi,
aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera con
queste modalità:
azione di cessazione e risarcimento del danno per il
quale si prevede una
liquidazione forfetaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche
ai nomi a dominio che
recano suffissi diversi da "it" quando la
registrazione è effettuata da che
è comunque soggetto all'ordinamento italiano.L'articolo
2 prevede
l'istituzione dell'Anagrafe presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi
un filtro preliminare,
che non esclude la tutela dei singoli direttamente nei
confronti
dell'utilizzatore del nome, che ha ottenuto la registrazione
stessa.Si è
anche inserita una norma transitoria per evitare che,
dato il carattere
costitutivo della registrazione, in prima attuazione
vi sia un vuoto
normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in
un termine fisso, un
compito di continua "manutenzione" dell'anagrafe
dei nomi a dominio,
eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità
a seguito di
domanda del legittimo titolare del nome o del segno
distintivo.La
"manutenzione" concerne anche i nomi già
registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti
all'Anagrafe e non
utilizzati nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo
la tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano,
omettono al
registrazione o che comunque incidono su questa.
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